LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 23-10-2002
REGIONE UMBRIA

"Contributi regionali per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 48
del 6 novembre 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2  

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 2

(Norma finanziaria)
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per 
l'anno 2002, la spesa di cinquecentosedicimila euro 
(516.000,00), da iscriversi nella unità previsionale di base  
12.2.006, denominata "Superamento delle barriere 
architettoniche" del bilancio annuale 2002. 
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si provvede 
con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base  
16.2.001, denominata "Fondi speciali per spese di 
investimento", in corrispondenza del punto 6) della Tabella B 
della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.
3. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è 
determinata annualmente con la legge finanziaria, ai sensi 
dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge 
regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di 
contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, 
di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di 
cassa.

  

 
Note:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge della Regione dell’Umbria.
Data a Perugia, addì 23 ottobre 2002
LORENZETTI
NOTE
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge:
— di iniziativa della Giunta regionale, su proposta 
dell’Assessore Monelli, deliberazione n. 1070 del 29 luglio 
2002, atto consiliare n. 1341 (VIIa Legislatura).
— Assegnato per il parere alla Commissione consiliare 
permanente Ia “Affari 
istituzionali-Progarmmazione-Bilancio-Finanze e 
Patrimonio-Organizzazione e personale-Enti locali”, con 
competenza esclusiva, il 1° ottobre 2002.
— Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente 
il 9 ottobre 2002, con parere e relazione illustrati dal Presidente 
Pacioni, (Atto N. 1341/BIS).
— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta 
del 15 ottobre 2002, deliberazione n. 241.
AVVERTENZA — Il testo della legge viene pubblicato con 
l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della 
Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della 
Giunta regionale — Sezione Promulgazione leggi ed 
emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell’art. 8, commi 
1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo 
scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il 
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)
 Nota all’art. 1:
— Il testo dell’art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante 
“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati” (pubblicata nella 
G.U. 26 gennaio 1989, n. 21), modificata ed integrata dalla 
legge 27 febbraio 1989, n. 62 (pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 
febbraio 1989), è il seguente:
"Art.10
1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo 
speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con 
decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri 
per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del 
tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai 
sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le 
somme assegnate tra i comuni richiedenti.
3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle 
disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli 
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano 
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce 
con precedenza per le domande presentate da portatori di 
handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di 
deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in 
subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di 
presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte 
nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni 
successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla 
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate."
Note all’art. 2, commi 2 e 3:
— La legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 recante “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del 
bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002”, è 
pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 26 aprile 2002.
— Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28 
febbraio 2000, n. 13 recante”Disciplina generale della 
programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei 
controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel 
B.U.R. del 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
"Art. 27.
 (Legge finanziaria regionale)
Omissis
 
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da 
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal 
bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, 
la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge 
finanziaria regionale; Omissis".


 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale UMBRIA Numero 5 del 2002

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale UMBRIA Numero 23 del 1978 Articolo 27

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