LEGGE REGIONALE N. 19 DEL
23-10-2002
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 2 (Norma finanziaria) 1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di cinquecentosedicimila euro (516.000,00), da iscriversi nella unità previsionale di base 12.2.006, denominata "Superamento delle barriere architettoniche" del bilancio annuale 2002. 2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, si provvede con lo stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001, denominata "Fondi speciali per spese di investimento", in corrispondenza del punto 6) della Tabella B della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5. 3. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità. 4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, di cui al presente articolo, sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria. Data a Perugia, addì 23 ottobre 2002 LORENZETTI NOTE LAVORI PREPARATORI Disegno di legge: — di iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Monelli, deliberazione n. 1070 del 29 luglio 2002, atto consiliare n. 1341 (VIIa Legislatura). — Assegnato per il parere alla Commissione consiliare permanente Ia “Affari istituzionali-Progarmmazione-Bilancio-Finanze e Patrimonio-Organizzazione e personale-Enti locali”, con competenza esclusiva, il 1° ottobre 2002. — Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare permanente il 9 ottobre 2002, con parere e relazione illustrati dal Presidente Pacioni, (Atto N. 1341/BIS). — Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 15 ottobre 2002, deliberazione n. 241. AVVERTENZA — Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale — Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE) Nota all’art. 1: — Il testo dell’art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” (pubblicata nella G.U. 26 gennaio 1989, n. 21), modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 (pubblicata nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 1989), è il seguente: "Art.10 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. 2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti. 3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta. 4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi. 5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate." Note all’art. 2, commi 2 e 3: — La legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002”, è pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 26 aprile 2002. — Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c), della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 recante”Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel B.U.R. del 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente: "Art. 27. (Legge finanziaria regionale) Omissis 3. La legge finanziaria regionale stabilisce: Omissis c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale; Omissis".
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